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Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui criteri di individuazione e di aggiornamento
dei Centri interregionali di riferimento delle malattie rare.
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera b ), del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere
e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo
decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di
interesse comune;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 maggio 2001, n. 279,
recante il "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre
2001, concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e,
in particolare, l'allegato 1, rubrica "Assistenza a categorie particolari",
paragrafo "Soggetti affetti da malattie rare";
VISTO lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro della
salute il 28 gennaio 2002; CONSIDERATO che, in sede tecnica il 20 febbraio e il 26 giugno 2002, i
rappresentanti delle Regioni hanno proposto alcune modifiche allo schema
di accordo in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero
della salute;
CONSIDERATO che il 1° luglio il Ministro della salute ha trasmesso
il testo dell'accordo in esame, nella stesura defInitiva con le modifiche
concordate in sede tecnica il 26 giugno 2002;
PRESO ATTO che l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie garantisce l'accessibilità alle prestazioni in quanto
costituisce una componente strutturale dei livelli di assistenza;
TENUTO CONTO di quanto disposto dal decreto ministeriale 18 maggio 2001,
n. 279 per quanto concerne il diritto all'esenzione per le prestazioni
diagnostiche eseguite dai Presidi individuati dalle Regioni ed il successivo
trattamento delle malattie rare definite dallo stesso decreto;
TENUTO CONTO altresì di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso
decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, relativamente al coordinamento
informativo e statistico dei dati relativi ai soggetti affetti da malattie
rare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela dei dati personali;
ACQUISITO l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e
Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo nei termini sottoindicati:
- Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
- convengono sulla necessità di garantire il coordinamento
e l' operatività in rete dei presidi individuati dalle
Regioni per la diagnosi ed il trattamento delle malattie rare;
- convengono sulla necessità di sviluppare, in collegamento
con le sedi istituzionali scientifiche nazionali ed internazionali,
percorsi diagnostici e terapeutici condivisi sulle malattie
rare, al fine di orientare e supportare gli operatori e le
strutture
sanitarie nella diagnosi e nel trattamento delle malattie
rare;
- convengono sulla necessità di dare attuazione a quanto
previsto dall' art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 2001,
n. 279, relativamente alla sorveglianza pidemiologica delle malattie
rare, attraverso la raccolta e l'invio dei relativi dati al Registro
nazionale istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità;
- convengono sulla necessità di assicurare la diffusione
delle informazioni relative alle caratteristiche ed alla
dislocazione dei presidi individuati dalle Regioni per
la diagnosi ed il
trattamento delle malattie rare;
- convengono sulla necessità di assicurare la collaborazione
con le associazioni dei malati e dei loro familiari,
al fine di agevolare l'avvio e la prosecuzione dei percorsi
terapeutici
ed
assistenziali;
- Per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal punto 1 il Ministero della salute, le Regioni
e le Province
autonome di Trento e.di Bolzano convengono sull'istituzione di
un gruppo tecnico interregionale permanente, cui partecipano
il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità,
che assicura il coordinamento ed il monitoraggio delle attività assistenziali
per le malattie rare, al fine di ottimizzare il funzionamento delle
reti regionali e salvaguardare il principio di equità dell'
assistenza per tutti i cittadini.
- Il gruppo
tecnico interregionale permanente svolge, in particolare,
le seguenti attività:
- individua gli strumenti e le procedure necessarie per
assicurare l' operatività in rete dei presidi individuati
dalle Regioni per la diagnosi ed il trattamento delle malattie
rare, anche con riferimento all' eventuale attività di
rilievo interregionale;
- individua gli strumenti per sviluppare e diffondere percorsi diagnostici,
terapeutici e assistenziali, anche in collegamento con le sedi
istituzionali scientifiche nazioni;
- indica gli strumenti e le procedure per garantire, in collaborazione
con 'Istituto Superiore di Sanità; la sorveglianza epidemiologica
delle malattie rare ed il monitoraggio delle attività assistenziali;
- definisce le forme e le modalità di collaborazione
con le istituzioni e le agenzie nazionali, le associazioni
dei
malati
e dei loro familiari;
- propone al Ministro della salute eventuali aggiornamenti o modifiche
al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279.
Il Segretario: Dr.
Riccardo Carpino. Il
Presidente:Sen. Enrico La Loggia

Data ultimo aggiornamento: 24/03/2006 |