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Decreto ministeriale - Ministero della Sanità -
18 maggio 2001, n. 279
Decreto ministeriale recante "Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni sanitarie" ai sensi dell’articolo
5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, avente ad oggetto "Ridefinizione
del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del
regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge
27 dicembre 1997, n. 449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 1998, e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera
b) e comma 5, che prevede che il Ministro della sanità, con distinti
regolamenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.400, individui, rispettivamente, le condizioni
di malattia croniche o invalidanti e le malattie rare che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza
sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;
VISTO il decreto ministeriale 1 febbraio 1991 avente ad oggetto "Rideterminazione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché i decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio
1999, n. 282, in materia di riservatezza dei dati personali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,
recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per
il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della
citata legge n. 675 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta
del 25 novembre 1998;
VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione
del 27 maggio 1999;
VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso
in data 27 ottobre 1999;
RECEPITO il suddetto parere in ordine alle misure da adottare per raccolta,
il trattamento, la custodia, la conservazione e la sicurezza dei dati nonché in
ordine alle caratteristiche e modalità di funzionamento del Registro
nazionale delle malattie rare;
VISTO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta
del 1° febbraio 2001 sul testo modificato a seguito dei rilievi del
Garante per la protezione dei dati personali;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
VISTA la nota di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 100/SCPS/2153-G/2482 del 2 maggio 2001, a norma dell'art. 17, comma
3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
RITENUTO di prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento fin
dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, in considerazione del lungo e complesso iter richiesto per la
sua approvazione
ADOTTA il seguente regolamento
Art.1
Finalità ed ambito di applicazione
- Il presente regolamento disciplina le modalità di esenzione
dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni
di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza, in
attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile
1998, n.124, e individua specifiche forme di tutela per i soggetti
affetti dalle
suddette malattie.
Art. 2
Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia
delle malattie rare
- Al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti
da malattie rare è istituita la Rete nazionale per la prevenzione,
la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. La Rete è costituita
da presidi accreditati, appositamente individuati dalle regioni. Nell'ambito
di tali presidi, preferibilmente ospedalieri, con decreto del Ministro
della sanità, su proposta della regione interessata, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano e sulla base di criteri di
individuazione e di aggiornamento concertati con la medesima Conferenza,
sono individuati i Centri interregionali di riferimento per le malattie
rare. Le regioni provvedono all'individuazione dei presidi ed alla formulazione
delle proposte, per la prima volta, rispettivamente entro quarantacinque
e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nei successivi novanta giorni il Ministro della sanità provvede
all'individuazione dei Centri interregionali di riferimento.
- I presidi della Rete sono individuati tra quelli in possesso di
documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica
per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di idonea
dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi,
per le malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza e per la diagnostica
biochimica e genetico - molecolare.
- I Centri interregionali di riferimento assicurano, ciascuno per
il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- la gestione del Registro interregionale delle malattie rare,
coordinata con i registri territoriali ed il Registro nazionale di cui
all’articolo
3;
- lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle
malattie rare con gli altri Centri interregionali e con gli organismi
internazionali competenti;
- il coordinamento dei presidi della Rete, al fine di garantire la
tempestiva diagnosi e l’appropriata terapia, qualora esistente,
anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati;
- la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio sanitario nazionale
in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci
appropriati per il loro trattamento;
- la collaborazione alle attività formative degli operatori
sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive;
- l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati
e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei
farmaci.
- I presidi inclusi nella Rete operano secondo protocolli clinici concordati
con i Centri interregionali di riferimento e collaborano con i servizi
territoriali e i medici di famiglia ai fini dell'individuazione e della
gestione del trattamento.
- Il Ministro della sanità cura la diffusione dell’elenco
nazionale dei presidi sanitari inclusi nella Rete e riferisce sulla relativa
attività nell’ambito della Relazione sullo stato sanitario
del Paese di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 502 , e successive modificazioni.
- Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli
interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare
e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso l’Istituto
Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare.
- Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali,
laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita
dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e di ricerca
scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico.
- Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri
interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali.
- La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni
di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle
associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all’eziologia
e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale
cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali.
- L’accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati
personali e con
l'adozione delle misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. L’accesso ai dati è consentito
anche agli operatori dei Centri di riferimento appositamente autorizzati,
per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3.
- I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati
separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche
di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
- La comunicazione e la diffusione dei dati del Registro nazionale è consentita
per le finalità e nei limiti di cui all’art. 21, comma
4, lettera a), della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modificazioni.
- Il trasferimento all’estero dei dati del Registro nazionale è consentito
ai sensi dell’ art. 28, comma 4, lettera g-bis, della legge 31
dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai registri
interregionali tenuti dai Centri di riferimento di cui all’articolo
2, comma 3.
Art. 4
Individuazione delle malattie rare
- L'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento,
reca l'elenco delle malattie e dei gruppi di malattie rare per le quali è riconosciuto
il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate
prestazioni di assistenza sanitaria e l'indicazione dei sinonimi di uso
più frequente delle malattie individuate. Per consentire l’identificazione
univoca delle malattie rare ai fini dell’esenzione, a ciascuna malattia
o gruppo di malattie è associato uno specifico codice identificativo.
Art. 5
Diagnosi della malattia e riconoscimento del diritto all’esenzione
- L’assistito per il quale sia stato formulato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale il sospetto diagnostico di una malattia
rara inclusa nell’allegato 1 è indirizzato dallo stesso
medico, in base alle informazioni del competente Centro interregionale
di riferimento,
ai presidi della Rete in grado di garantire la diagnosi della specifica
malattia o del gruppo di malattie.
- I presidi della Rete assicurano l'erogazione in regime di esenzione
dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla
diagnosi e, qualora necessarie ai fini della diagnosi di malattia
rara di origine
ereditaria, le indagini genetiche sui familiari dell’assistito.
I relativi oneri sono a totale carico dell’azienda unità sanitaria
locale di residenza dell'assistito.
- I presidi della Rete comunicano ogni nuovo caso di malattia rara
accertato al Centro di riferimento competente, secondo le modalità stabilite
in appositi disciplinari tecnici predisposti dall’Istituto
Superiore di Sanità.
- L'assistito cui sia stata accertata da un presidio della Rete
una malattia rara inclusa nell'allegato 1 può chiedere
il riconoscimento del diritto all’esenzione all’azienda
unità sanitaria
locale di residenza, allegando la certificazione rilasciata dal
presidio stesso.
- Al momento del rilascio dell’attestato di esenzione l'azienda
unità sanitaria locale fornisce all'interessato l’informativa
ai sensi degli articoli 10 e 23 della legge 31 dicembre 1996
n. 675, e successive modificazioni, e acquisisce il consenso
scritto al trattamento
dei dati da parte di soggetti erogatori di prestazioni, pubblici,
convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale,
con riguardo alla prescrizione
ed erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di esenzione.
- La raccolta e il trattamento dei dati, consistente
nelle operazioni di registrazione, validazione, aggiornamento, rettificazione,
integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo
la normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.
- L’accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti agli operatori
delle aziende unità sanitarie locali appositamente autorizzati,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela
di dati personali e con l'adozione delle misure di sicurezza
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, per il riconoscimento
del diritto all’esenzione ed il controllo delle esenzioni
rilasciate, per finalità amministrativo-contabili,
per il controllo della relativa spesa a carico del Servizio
sanitario nazionale nonché della qualità e appropriatezza
dell’assistenza
erogata.
- I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei
e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale
e sono trattati
con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano
di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
- La comunicazione
e la diffusione dei dati di cui al presente articolo è effettuata
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 27 della legge
31 dicembre1996 n. 675 e successive modificazioni.
Art. 6
Modalità di erogazione delle prestazioni
- L’assistito riconosciuto esente ha diritto alle prestazioni
di assistenza sanitaria, prescritte con le modalità previste dalla
normativa vigente, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci
ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia dalla
quale è affetto e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
- Gli assistiti esenti dalla partecipazione al costo ai sensi del
presente regolamento e ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio
1999, n. 329,
sono altresì esentati dalla partecipazione al costo delle prestazioni
necessarie per l'inclusione nelle liste di attesa per trapianto.
- Ferme restando le competenze della Commissione unica del farmaco
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993
n. 266 e successive modificazioni, le regioni, sulla base del fabbisogno
della
propria popolazione, predispongono modalità di acquisizione
e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici, anche mediante
la
fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici.
Art. 7
Modalità di prescrizione delle prestazioni
- La prescrizione delle prestazioni sanitarie erogabili in
regime di esenzione dalla partecipazione al costo ai sensi del presente
regolamento, reca l’indicazione, unicamente in forma codificata ai
sensi dell’articolo 4, della malattia rara per la quale è riconosciuto
il diritto all’esenzione.
- Fermi restando i limiti di prescrivibilità previsti dalla vigente
normativa, ciascuna ricetta non può contestualmente recare
la prescrizione di prestazioni erogabili in regime di esenzione dalla
partecipazione
al
costo e di altre prestazioni.
- La prescrizione delle prestazioni erogabili in esenzione dalla partecipazione
al costo è effettuata secondo criteri di efficacia e di
appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali,
con riferimento ai protocolli,
ove esistenti, definiti dai Centri di riferimento e in collaborazione
con i presidi della Rete.
- I contenuti del presente regolamento sono aggiornati, con cadenza
almeno triennale, con riferimento all’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, ai dati epidemiologici relativi alle malattie
rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all’articolo
1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 9
Norme finali e transitorie
- A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento
i soggetti riconosciuti esenti ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio
1999, n. 329, affetti da: Sindrome di Budd-Chiari, Anemie ereditarie, Connettivite
mista, Immunodeficienze primarie, sindrome di Lennox-Gastaut, Alterazioni
congenite del metabolismo delle lipoproteine (escluso: Ipercolesterolemia
familiare eterozigote tipo IIa e IIb, Ipercolesterolemia primitiva poligenica,
Ipercolesterolemia familiare combinata, Iperlipoproteinemia di tipo III),
Difetti ereditari della coagulazione, Corea di Huntington, Poliarterite
nodosa, incluse nell'allegato 1 al presente regolamento, hanno diritto
all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni previste
dall'articolo 6 del presente regolamento.
- L'allegato 1 al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, è modificato
come riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente
regolamento.
- A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti
già esenti ai sensi del decreto ministeriale del 1 febbraio 1991,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1991, e successive modifiche
e integrazioni, per Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi,
Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo,
Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da
cerebropatia e Retinite pigmentosa, hanno diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo per le prestazioni previste dall'articolo 6
del presente regolamento.
- Le aziende unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5, adeguano le attestazioni di esenzione relative alle
malattie di cui ai commi 1 e 3 a quanto previsto dal presente regolamento
per le
malattie corrispondenti.
- A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano
di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4
del decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 7 febbraio 1991, e successive modifiche e integrazioni.
- Le aziende unità sanitarie locali provvedono a comunicare ai
medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta i contenuti
del presente regolamento e le specifiche modalità di applicazione.
- Le disposizioni del presente regolamento saranno adeguate sulla
base della disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo
29 aprile 1998, n. 124, ove venga meno la sospensione dell'efficacia
fissata dall'articolo 84 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della
disciplina da emanarsi ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, come modificata dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 282.
- Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare
IL MINISTRO

Data ultimo aggiornamento: 19/01/2006 |