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STATUTO DELLA
SOCIETA' SCIENTIFICA MALATTIE RARE
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Articolo
1
Denominazione e Sede
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E’ costituita
la Società Scientifica denominata Società per lo
Studio delle Malattie Rare
L’associazione ha sede in Torino, Via G.B. Vico n.7.
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Articolo
2
Scopi istituzionali
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La Società persegue
scopi esclusivamente scientifici e non ha fini di lucro.
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Esso si propone di: |
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Favorire
e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali
e professionali, i contatti fra quanti sono interessati alle
problematiche relative alle malattie rare, sia per quanto attiene
alla ricerca biologica e clinica, sia per quanto attiene alla
diagnosi e alla cura;
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Proporre l’adozione
agli organi competenti di provvedimenti legislativi e normativi
a favore dei pazienti affetti da malattie rare;
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Occuparsi delle
problematiche relative alla didattica ed all’accreditamento
formativo;
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Promuovere
l’aggiornamento scientifico del settore;
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Stimolare
ogni forma di collaborazione interdisciplinare;
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Favorire
la creazione di gruppi di studio per specifici settori di ricerca;
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Favorire
la promozione e lo svolgimento di protocolli di studio che coinvolgono
i Soci, ciascuno per la propria competenza;
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Favorire
l’organizzazione di Congressi locali, regionali, nazionali
ed internazionali;
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Pubblicare
gli Atti degli incontri scientifici organizzati, incentivare
la redazione di articoli su riviste nazionali ed internazionali
e l’edizione di giornali e riviste tecniche di settore;
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Realizzare software
specializzati;
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Proporre
iniziative riguardanti l’istituzione e lo sviluppo delle
strutture regionali, nazionali ed internazionali;
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Stabilire
e mantenere contatti scientifici con le altre Associazioni Scientifiche
regionali, nazionali ed internazionali.
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Articolo
3
Soci
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L’associazione è costituita
da soci promotori, ordinari e onorari, che ne facciano domanda
al Consiglio Direttivo, su presentazione di un altro Socio,
e tutte quelle associazioni, enti, aziende pubbliche e private
che, nell’ambito delle loro finalità dedichino
attività e risorse a favore degli scopi istituzionali
dell’associazione.
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Sono soci: |
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Promotori,
coloro che hanno dato adesione alla costituzione dell’Associazione;
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Ordinari,
coloro che, interessati agli scopi istituzionali, ne facciano
domanda al Consiglio Direttivo, su presentazione di un altro
Socio;
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Onorari,
eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo:
costoro non hanno diritto al voto deliberativo in Assemblea.
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All’atto
della domanda di iscrizione il socio d’impegna ad accettare
lo statuto ed a versare la quota di iscrizione e le quote annuali
stabilite.
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Un Socio è dichiarato
decaduto in caso di:
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- dimissioni
indirizzate per iscritto al Segretario dell’Associazione;
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- a seguito
del mancato pagamento entro 24 mesi consecutivi della quota associativa;
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- per motivi di
scorrettezza professionale o scientifica nei confronti dell’Associazione.
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I Soci hanno diritto:
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- a voto deliberativo
nell’assemblea, esclusi i Soci onorari;
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- all’elettorato
attivo e passivo per le cariche sociali previste nello statuto;
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- a partecipare
a tutte le attività sociali;
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- a ricevere
le pubblicazioni edite dall’associazione
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I Soci
o loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
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Articolo
4
Cariche sociali
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La S.M.R. è diretta
da un Consiglio Direttivo composto da:
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Sette membri
eletti dall’Assemblea tra i quali: |
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- Il Presidente,
eletto dall’Assemblea;
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Sei Consiglieri
fra i quali:
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- un Vice- Presidente,
scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno;
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- un Segretario-
Tesoriere, scelta dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.
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Tutti i componenti
del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni.
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Articolo
5
Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo
deve essere convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente
una volta all’anno con un preavviso di almeno trenta
giorni. Si costituisce validamente con la presenza della metà più uno
dei membri.
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Il Consiglio
Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione e:
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delibera
la convocazione dell’assemblea ed il relativo ordine del
giorno;
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stabilisce l’ammontare
delle quote sociali annuali;
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delibera
in merito all’organizzazione o al patrocinio di congressi
e corsi locali, regionali, nazionali ed internazionali per personale
medico e paramedico;
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può affidare
ad un’organizzazione esterna, per un tempo determinato,
la gestione della segreteria, la pubblicazione di atti di congressi
e corsi e la stampa di giornali e riviste del settore, l’organizzazione
di corsi, convegni e congressi;
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Sceglie al
suo interno il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.
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Per la
validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non
può essere dato per rappresentanza.
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Il Presidente,
cui spetta la firma sociale, rappresenta legalmente l’associazione
nei confronti di terzi e presiede le sedute del Consiglio Direttivo
e dell’Assemblea dei Soci.
In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito
in tutte le sue funzioni dal Vice-Presidente. In caso di impedimento
del Vice-Presidente, il Presidente può delegare temporaneamente
alle funzioni di Vice-Presidente un membro del Consiglio Direttivo.
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Delle riunioni
del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
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Articolo
6
Segreteria e Tesoriera
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La Segreteria dell’associazione
ha sede presso il Segretario-Tesoriere o presso l’organizzazione
esterna alla quale è stata affidata la gestione della
Segreteria ed ha il compito di:
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provvedere
alla conservazione dell’archivio;
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promuovere
ogni attività, su mandato del consiglio, per il conseguimento
degli scopi statuari;
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provvedere
alla riscossione delle quote sociali;
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convocare, quando
richiesto, le riunioni di Consiglio Direttivo e redigere i verbali
delle sedute del Consiglio stesso.
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Articolo
7
Assemblea generale dei Soci
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L’assemblea
generale dei soci è costituita da tutti i soci che siano
in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata, almeno una volta all’anno,
mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio. In via
straordinaria può essere con covata dal Consiglio Direttivo
per deliberazione propria o per richiesta scritta firmata da
almeno un terzo dei Soci.
L’assemblea deve inoltre essere convocata per:
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- per il rinnovo
del Consiglio Direttivo
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- per l’approvazione
del bilancio consuntivo
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L’assemblea è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno
i due terzi dei Soci ordinari e in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei Soci intervenuti, purché in numero
non inferiore ai membri del Consiglio Direttivo.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un
altro Socio per un numero massimo di tre deleghe per Socio.
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Articolo
8
Patrimonio entrate
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Il patrimonio dell’Associazione è costituito
da:
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- beni mobili
ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
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- eventuali
fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
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- eventuali
donazioni, erogazioni e lasciti.
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Le
entrate dell’associazione sono costituite da:
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- quote associative,
la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo; |
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- quote di iscrizione
a corsi di formazione professionale; |
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- ricavi di manifestazioni
o di partecipazione ad esse; |
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- corrispettivi di
servizi e consulenze rese a terzi; |
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- contributi straordinari
ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale.
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Articolo
9
Modifiche dello statuto
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Il presente statuto
può essere modificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza
dei due terzi. La segreteria si farà carico di comunicare
ai Soci le modifiche riguardanti lo statuto.
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Articolo
10
Scioglimento dell’Associazione
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L’unanimità del
Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare lo scioglimento
dell’Associazione. In caso di scioglimento della S.M.R.
l’assemblea dei Soci, a maggioranza ordinaria, delibererà in
ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.
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