fmri


LA SOCIETA' SCIENTIFICA MALATTIE RARE

Art.1 - Art.2 - Art.3 - Art.4 - Art.5 - Art.6 - Art.7 - Art.8 - Art.9 - Art.10
statuto

 

 
 


STATUTO DELLA SOCIETA' SCIENTIFICA MALATTIE RARE

   

Articolo 1
Denominazione e Sede

E’ costituita la Società Scientifica denominata Società per lo Studio delle Malattie Rare
L’associazione ha sede in Torino, Via G.B. Vico n.7.

  torna su
Articolo 2
Scopi istituzionali

La Società persegue scopi esclusivamente scientifici e non ha fini di lucro.


  Esso si propone di:
Favorire e facilitare, attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i contatti fra quanti sono interessati alle problematiche relative alle malattie rare, sia per quanto attiene alla ricerca biologica e clinica, sia per quanto attiene alla diagnosi e alla cura;
Proporre l’adozione agli organi competenti di provvedimenti legislativi e normativi a favore dei pazienti affetti da malattie rare;
Occuparsi delle problematiche relative alla didattica ed all’accreditamento formativo;
Promuovere l’aggiornamento scientifico del settore;
Stimolare ogni forma di collaborazione interdisciplinare;
Favorire la creazione di gruppi di studio per specifici settori di ricerca;
Favorire la promozione e lo svolgimento di protocolli di studio che coinvolgono i Soci, ciascuno per la propria competenza;
Favorire l’organizzazione di Congressi locali, regionali, nazionali ed internazionali;
Pubblicare gli Atti degli incontri scientifici organizzati, incentivare la redazione di articoli su riviste nazionali ed internazionali e l’edizione di giornali e riviste tecniche di settore;
Realizzare software specializzati;
Proporre iniziative riguardanti l’istituzione e lo sviluppo delle strutture regionali, nazionali ed internazionali;
Stabilire e mantenere contatti scientifici con le altre Associazioni Scientifiche regionali, nazionali ed internazionali.


  torna su
Articolo 3
Soci

L’associazione è costituita da soci promotori, ordinari e onorari, che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, su presentazione di un altro Socio, e tutte quelle associazioni, enti, aziende pubbliche e private che, nell’ambito delle loro finalità dedichino attività e risorse a favore degli scopi istituzionali dell’associazione.

  Sono soci:
Promotori, coloro che hanno dato adesione alla costituzione dell’Associazione;
Ordinari, coloro che, interessati agli scopi istituzionali, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, su presentazione di un altro Socio;

Onorari, eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo: costoro non hanno diritto al voto deliberativo in Assemblea.

 

All’atto della domanda di iscrizione il socio d’impegna ad accettare lo statuto ed a versare la quota di iscrizione e le quote annuali stabilite.

  Un Socio è dichiarato decaduto in caso di:
  - dimissioni indirizzate per iscritto al Segretario dell’Associazione;
  - a seguito del mancato pagamento entro 24 mesi consecutivi della quota associativa;
  - per motivi di scorrettezza professionale o scientifica nei confronti dell’Associazione.

  I Soci hanno diritto:
  - a voto deliberativo nell’assemblea, esclusi i Soci onorari;
  - all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali previste nello statuto;
  - a partecipare a tutte le attività sociali;
  - a ricevere le pubblicazioni edite dall’associazione

  I Soci o loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


  torna su
Articolo 4
Cariche sociali

La S.M.R. è diretta da un Consiglio Direttivo composto da:

  Sette membri eletti dall’Assemblea tra i quali:
  - Il Presidente, eletto dall’Assemblea;

  Sei Consiglieri fra i quali:
  - un Vice- Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno;
  - un Segretario- Tesoriere, scelta dal Consiglio Direttivo nel proprio seno.

  Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni.
  torna su
Articolo 5
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente una volta all’anno con un preavviso di almeno trenta giorni. Si costituisce validamente con la presenza della metà più uno dei membri.

  Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e:
delibera la convocazione dell’assemblea ed il relativo ordine del giorno;
stabilisce l’ammontare delle quote sociali annuali;
delibera in merito all’organizzazione o al patrocinio di congressi e corsi locali, regionali, nazionali ed internazionali per personale medico e paramedico;
può affidare ad un’organizzazione esterna, per un tempo determinato, la gestione della segreteria, la pubblicazione di atti di congressi e corsi e la stampa di giornali e riviste del settore, l’organizzazione di corsi, convegni e congressi;
Sceglie al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.
  Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  Il Presidente, cui spetta la firma sociale, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice-Presidente. In caso di impedimento del Vice-Presidente, il Presidente può delegare temporaneamente alle funzioni di Vice-Presidente un membro del Consiglio Direttivo.
  Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.


  torna su
Articolo 6
Segreteria e Tesoriera

La Segreteria dell’associazione ha sede presso il Segretario-Tesoriere o presso l’organizzazione esterna alla quale è stata affidata la gestione della Segreteria ed ha il compito di:

provvedere alla conservazione dell’archivio;
promuovere ogni attività, su mandato del consiglio, per il conseguimento degli scopi statuari;
provvedere alla riscossione delle quote sociali;
convocare, quando richiesto, le riunioni di Consiglio Direttivo e redigere i verbali delle sedute del Consiglio stesso.


  torna su
Articolo 7
Assemblea generale dei Soci

L’assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata, almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio. In via straordinaria può essere con covata dal Consiglio Direttivo per deliberazione propria o per richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei Soci.

L’assemblea deve inoltre essere convocata per:

  - per il rinnovo del Consiglio Direttivo
  - per l’approvazione del bilancio consuntivo

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, purché in numero non inferiore ai membri del Consiglio Direttivo.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio per un numero massimo di tre deleghe per Socio.


  torna su
Articolo 8
Patrimonio entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  - beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
  - eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
  - eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  - quote associative, la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
  - quote di iscrizione a corsi di formazione professionale;
  - ricavi di manifestazioni o di partecipazione ad esse;
  - corrispettivi di servizi e consulenze rese a terzi;
  - contributi straordinari ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.


  torna su
Articolo 9
Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi. La segreteria si farà carico di comunicare ai Soci le modifiche riguardanti lo statuto.



Articolo 10
Scioglimento dell’Associazione

L’unanimità del Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare lo scioglimento dell’Associazione. In caso di scioglimento della S.M.R. l’assemblea dei Soci, a maggioranza ordinaria, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.


  torna su